DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE

Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 66.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.


ARTICOLO 2: LIMITI DI RACCOLTA

comma 2 - I funghi non previsti espressamente nell'elenco contenuto all'articolo 2, comma 1, della legge possono essere raccolti solo quando manifestano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
comma 4 - La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo a docenti di ogni ordine e grado o appartenenti ad associazioni che hanno finalità didattiche e di educazione ambientale e che possono dimostrare i requisiti soggettivi e le finalità in coerenza alle disposizioni sempreché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

ARTICOLO 3: AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

commi 1 e 7 - Le Comunità montane rilasciano l'autorizzazione alla raccolta dei funghi in tutto il territorio di propria competenza, quindi sia nei comuni montani che nei comuni non montani (questi ultimi aggregati alla Comunità montana ai sensi del comma 3, articolo 2, della legge regionale n. 19 del 1992), e per l'intero territorio comunale anche nel caso di comuni parzialmente montani.
Nel rimanente territorio l'autorizzazione è rilasciata dalle Province, nonché dagli Enti gestori per i territori ricompresi nell'ambito dei Parchi e dall'Ente gestore delle proprietà demaniali regionali nei territori di sua competenza.

comma 2 - La validità annuale dell'autorizzazione deve essere intesa come riferita all'anno solare (dal 12 gennaio al 31 dicembre) al fine di consentire agli Enti competenti una corretta programmazione delle autorizzazioni da rilasciare.

comma 3 - Le autorizzazioni possono essere differenziate in relazione alla qualità e alle caratteristiche del territorio, nonché al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento. A tal fine il territorio può essere suddiviso in aree omogenee con attribuzione di un contingente determinato di autorizzazioni da rilasciare e con diversificazioni delle giornate di raccolta. Conseguentemente possono essere differenziati anche i contributi previsti a titolo di rimborso spese a carico dei destinatari dell'autorizzazione.

I proprietari che intendono effettuare la raccolta dei funghi limitatamente ai propri terreni devono presentare all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, solo per il 1° anno e, successivamente, solo laddove si siano verificate variazioni, una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15 del 1968, contenente i dati identificativi della proprietà e degli appartenenti al proprio nucleo familiare. Sulla base di tale dichiarazione l'Ente provvede al rilascio dell'autorizzazione gratuita limitandola ai terreni ed ai soggetti individuati specificamente nella dichiarazione.

I proprietari sono ugualmente tenuti al rispetto delle limitazioni e delle modalità di raccolta previste dalla legge regionale n. 66 del 1994 a carico di tutti i soggetti autorizzati.

Gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, entro il 15 gennaio di ogni anno, comunicano alla Giunta regionale-Dipartimento per le foreste e l'economia montana, i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Ai soli fini conoscitivi, gli Enti inviano inoltre alla Giunta regionale-Dipartimento per le foreste e l'economia montana, entro 30 giorni dall'adozione, i provvedimenti a carattere generale emanati in applicazione della legge regionale n. 66 del 1994.

comma 4 - Con riguardo ai territori appartenenti al demanio regionale, entro il 31 novembre di ogni anno, l'Ente gestore trasmette alla Giunta regionale la proposta relativa al numero di autorizzazioni che s'intende rilasciare. Sulla base di tale proposta la stessa Giunta regionale successivamente determina con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre, il numero definitivo di autorizzazioni.

comma 5 - Atteso il ruolo assunto dalle Regole in ordine alla tutela ambientale, si evidenze l'importanza del previsto parere, tenuto conto della conoscenza del patrimonio da parte delle Regole stesse.

ARTICOLO 4: AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA

comma I - Per la definizione del reddito, e quindi per l'accertamento del requisito della integrazione, al fine dell'applicazione delle agevolazioni alla raccolta dei funghi, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi).

comma 2 - La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15 del 1968, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all'agevolazione (proprietario coltivatore diretto, gestore di boschi a qualunque titolo, utente di beni di uso civico e di proprietà collettive, socio di cooperativa agro-forestale; attività che integra il reddito).

Sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente l'Ente determina il quantitativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lett. b), (fino al triplo del limite di 2 kg/pro-capite) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso territorio di altri soggetti autorizzati alla raccolta.

ARTICOLO 6: AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati espressamente dalla legge (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ovvero dall'Ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell'ambito di un parco.

L'atto di autorizzazione individua nominativamente i soggetti che possono procedere alla raccolta dei funghi, indica i periodi in cui deve effettuarsi la raccolta nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 2 della legge.

ARTICOLO 7: DIVIETI DI RACCOLTA

comma 1, lett. b) - Nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali la raccolta dei funghi è vietata, salvo che nelle aree individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, nelle quali l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto dall'Ente gestore.

comma 1, lett. c) - La raccolta dei funghi epigei è vietata anche nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, per motivi selvicolturali, al fine di consentire la rinnovazione nel caso di boschi percorsi da incendio e la tutela e protezione delle piantine nelle zone oggetto di rimboschimento o nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento.

ARTICOLO 14: VIOLAZIONI

comma 2 - Nel caso di violazioni accertate nei confronti della legge, la confisca viene effettuata su tutto il materiale raccolto dal contravventore. L'utilizzo da parte degli enti di beneficenza ed assistenza del prodotto confiscato e ad essi consegnato è subordinato al controllo degli Ispettori micologici ovvero di altre competenti strutture operanti presso le Unità Sanitarie Locali.

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