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Focus On: Cosa è cambiato per le farmacie con il DDL Concorrenza

Variazioni normative

Focus On: Cosa è cambiato per le farmacie con il D

Approvato in via definitiva dal Senato il 2 agosto del 2017, il DDL Concorrenza - vale a dire il disegno di legge che riguarda la Legge annuale per la concorrenza e il mercato - ha previsto una serie di novità di un certo interesse per le farmacie, tra le quali la facoltà di conferire la titolarità di una farmacia a una società che preveda la partecipazione di soci non farmacisti. Sul tema è stato modificato l'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, relativa alle norme di riordino del settore farmaceutico: in pratica, sono stati abrogati i requisiti professionali che fino all'entrata in vigore del DDL Concorrenza dovevano essere rispettati dai soci farmacisti.

Che cosa cambia con la legge attuale

L'articolo 7 della legge in questione al comma 1 stabilisce che possono essere titolari dell'esercizio di una farmacia privata le società cooperative a responsabilità limitata, le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche in conformità alle disposizioni in vigore. Lo stesso articolo al comma 2 elimina i riferimenti precedenti ai requisiti professionali che dovevano essere rispettati dai soci; più semplicemente si segnala che la partecipazione alle società elencate in precedenza non è compatibile con qualunque altra attività effettuata nel campo dell'informazione scientifica o della produzione del farmaco, così come con l'esercizio della professione medica.

I requisiti da rispettare

Solo il direttore di una farmacia, allo stato attuale, è tenuto a rispettare i requisiti di idoneità e di professionalità a cui si faceva riferimento nella normativa precedente. Il direttore può essere dipendente della società ma non socio; lo stesso dicasi per gli eventuali sostituti temporanei che dovessero prendere il suo posto. Una stessa società può essere proprietaria anche di più di 4 farmacie, visto che tale limite, previsto in precedenza, è stato cancellato con l'abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 7. A dire il vero, questo cambiamento è stato oggetto di dibattito e di lamentele, dal momento che una previsione del genere non solo rischia di non agevolare la concorrenza, ma addirittura può favorire la comparsa di situazioni di oligopolio. I titolari dell'esercizio di farmacie private, ad ogni modo, non possono controllare più del 20% delle farmac ie situate nel territorio regionale, né in maniera diretta né in maniera indiretta. Spetta all'Agcom, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, verificare che tali prescrizioni siano rispettate.

Nei Comuni con meno di 6.600 abitanti in cui risulti un soprannumero delle farmacie non sussidiate a causa della diminuzione della popolazione, i titolari delle farmacie possono decidere di trasferire la propria attività in un altro Comune della stessa regione, sempre che a tale contesto spetti un numero di farmacie maggiore rispetto a quelle che sono già presenti. A tal proposito esiste una graduatoria regionale per titoli, in cui si prende in considerazione l'ordine cronologico in cui sono state presentate le istanze di trasferimento per attribuire le priorità.

La farmacia mobile di Th.Kohl

Il settore, dunque, è in costante evoluzione anche dal punto di vista normativo: lo dimostra la comparsa della prima farmacia mobile del Triveneto, realizzata qualche anno fa da Th.Kohl. Si tratta di un mobile farmacia che ha lo scopo di garantire le cure farmaceutiche necessarie a tutti coloro che si trovano in condizioni di emergenza, per esempio dopo un sisma o un'alluvione. L'Unità Farmaceutica Mobile è stata comprata dall'Ordine dei Farmacisti di Verona, ma può viaggiare in tutta Italia, a seconda di dove ve ne sia la necessità.

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