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Gomme invernali, perché si possono usare anche d’estate: cosa prevedono le norme vigenti

Gomme invernali, perché si possono usare anche d’e

Per milioni di automobilisti in tutta Italia il 15 aprile è la data che segna la fine dell’obbligo di circolazione con le gomme invernali e, contestualmente, rappresenta il primo giorno utile per montare quelle estive. In realtà, a norma di legge è possibile continuare ad utilizzare gli pneumatici da neve anche durante il periodo estivo, senza il rischio di incappare in sanzioni amministrative. L’unico aspetto al quale prestare attenzione è il codice di velocità, riportato sulla carta di circolazione; si tratta di un principio valido tutto l’anno, da tener presente ogni qual volta si acquistano gomme di ricambio, sia che ci si affidi al gommista di fiducia sia quando si opta per l’e-commerce rivolgendosi, ad esempio, ad un rivenditore online specializzato come Euroimport Pneumatici.

Cosa prevede il Codice della Strada

Dalla sua entrata in vigore nel 1993, il testo è stato modificato e aggiornato più volte, anche per quanto riguarda l’utilizzo degli pneumatici invernali. L’articolo 6, nella sua versione originaria, riconosce agli enti proprietari delle strade extraurbane la possibilità di prevedere, mediante apposita ordinanza, l’utilizzo obbligatorio di “dotazioni invernali” (gomme termiche, catene da neve o dispositivi antisdrucciolevoli). Il dispositivo, quindi, oltre a non fare particolare distinzione tra auto e moto, non esplicita in alcun modo “quando” scatta l’obbligo relativo all’impiego degli pneumatici invernali.

Successive modifiche alla normativa del C.d.S.

L’arco temporale di vigenza dell’obbligo di montare a bordo le gomme da neve è stato individuato solo dieci anni dopo la promulgazione del nuovo codice stradale. Con la Direttiva 16 gennaio 2013 (“Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”), il Ministero dei Trasporti ha stabilito che “ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile”.

Nel dispositivo si legge, inoltre, che “gli pneumatici invernali che possono essere impiegati  sono quelli omologati secondo la Direttiva  92/23/CEE  del Consiglio delle Comunita'  Europee, e successive modifiche”. Un precedente aggiornamento normativo (Legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) aveva introdotto per le gomme da neve una serie di obblighi, ovvero recare “marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria”, avere “una pressione adeguata” di gonfiaggio ed essere “periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza”.

Gomme invernali d’estate: si può?

La risposta è “sì”, ed è contenuta in una circolare emanata nel 2014 dal Ministero dei Trasporti, ‘costretto’ a suo tempo a fornire ulteriori delucidazioni circa l’impiego delle coperture invernali; nella circolare n. 24783-DIV3-B del 17 gennaio, il dicastero si esprime in merito alle diverse “segnalazioni in merito all’uso degli pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale e all’indice di velocità consentito”.

Nel documento, il Ministero specifica che “l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.

Va però fatta una precisazione: la circolare autorizza l’impiego di gomme con indice di velocità Q tra il 15 ottobre e il 15 maggio, in relazione a quanto disposto dalla Circolare n. 104/95 del Ministero dei Trasporti, ovvero che “in caso di impiego stagionale di pneumatici di “tipo neve” (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono indicati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q””.

In base a quanto sottolineato fin qui, possiamo concludere che al di fuori del periodo obbligatorio previsto dalla legge (14 ottobre - 14 aprile), le gomme invernali (con marcatura M+S) possono essere utilizzate legittimamente, a patto che siano regolarmente omologate e che siano contrassegnate da un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purché non inferiore a Q (velocità massima: 160 km/h).


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